Sentenza — n. 28290/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria di Croazia di De Cesare Fabio, destinatario di un mandato di arresto europeo processuale in quanto indagato per il reato di detenzione illecita e traffico di sostanza stupefacente 2. Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge processuale. Il tema attiene alla mancata indicazione del motivo processuale posto a fondamento del mandato di arresto europeo, essendosi i Giudici, che pure erano stati sollecitati a chiedere informazioni allo Stato emittente, limitati a fare riferimento alla decisione della Corte Municipale di Sebenick del 26.9.2023 che, tuttavia, non conterrebbe alcun riferimento alle finalità e alle ragioni sottese alla privazione della libertà personale. In tal modo, si aggiunge, non sarebbe possibile verificare la proporzionalità della misura rispetto alle finalità perseguite e alla possibilità che le finalità perseguite possano essere perseguite con mezzi meno invasivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28290/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Non venendo, pertanto, in rilievo alcuna violazione di legge, il motivo va rigettato.4. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da De Cesare Fabio, nato a Nocera Inferiore il 22/05/1984 avverso la sentenza emessa 1'01/07/2025 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria di Croazia di De Cesare Fabio, destinatario di un mandato di arresto europeo processuale in quanto indagato per il reato di detenzione illecita e traffico di sostanza stupefacente 2. Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge processuale. Il tema attiene alla mancata indicazione del motivo processuale posto a fondamento del mandato di arresto europeo, essendosi i Giudici, che pure erano stati sollecitati a chiedere informazioni allo Stato emittente, limitati a fare riferimento alla decisione della Corte Municipale di Sebenick del 26.9.2023 che, tuttavia, non conterrebbe alcun riferimento alle finalità e alle ragioni sottese alla privazione della libertà personale. In tal modo, si aggiunge, non sarebbe possibile verificare la proporzionalità della misura rispetto alle finalità perseguite e alla possibilità che le finalità perseguite possano essere perseguite con mezzi meno invasivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2. La Corte di appello ha congruamente argomentato sul fatto che, in forza dell'art. 6, comma 1, lett. c), I. n. 69 del 2005, il ricorso alla procedura di consegna per mandato d'arresto è previsto anche per ragioni processuali e con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, quali che ne siano i motivi, purché inerenti ad esso (Sez. 6, n. 42987 del 21/11/2024, Tringali, Rv. 287266). La doglianza difensiva si appunta essenzialmente sulla circostanza che l'autorità croata non avrebbe sufficientemente spiegato il motivo della richiesta in consegna, ma la Corte di cassazione ha spiegato come l'esplicitazione di quelle ragioni (a mero titolo di esempio: sottoposizione ad interrogatorio, a confronto, soddisfacimento esigenze di cautela) non sia richiesta né dalla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 né dalla legge nazionale di attuazione.
In linea generale, infatti, non compete allo Stato di esecuzione la verifica della necessità o meno della presenza della persona richiesta al processo in corso di svolgimento nei suoi confronti davanti all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, perché, altrimenti opinando, verrebbe minato alla base il principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali. Residua, piuttosto, un limitato ambito di valutazione quando l'emissione del mandato europeo avvenga espressamente per finalità esclusivamente investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 7861 del 21/02/2023, Arciszewski, Rv. 284251), evenienza che, tuttavia, non ricorre quando - come nel caso in esame - esso sia stato emesso sulla base di un ordine coercitivo interno adottato dall'autorità giudiziaria in relazione alla formulazione di precise accuse, per quanto di natura provvisoria, propria dello svolgimento della fase delle indagini preliminari.
3. Non venendo, pertanto, in rilievo alcuna violazione di legge, il motivo va rigettato.4. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso