Italian Court dismisses appeal as generic for lacking specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ahmed Ali Ben Mohamed inadmissible due to the generic nature of his complaints. The appellant argued for a violation of law, lack of reasoning regarding Article 129 of the Criminal Procedure Code, and excessive sentencing, but failed to specify the exact legal errors. The court ruled that without precise arguments linking the contested decision to the grounds of appeal, the review judge cannot exercise their proper scrutiny, rendering the petition void under Article 581, paragraph 1, letter c).
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the exact legal errors or lack of reasoning required to enable the reviewing judge to exercise their proper scrutiny.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ULCO ORDINANZA Ahmed Ali Ben Mohamed nato in Tunisia il 10/02/1976 avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Ahmed Ali Ben Mohamed; ritenutoche l’unico motivo di ricorso che deduce, la ricorrenza del vizio di violazione di legge, del vizio di carenza di motivazione in relazione all’art. 129, cod. proc. pen., del vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine all’eccessività della pena, nonché l’erronea qualificazione del fatto, in un elenco puntato privo di argomentazioni e qui integralmente riportato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenutoche lo stesso motivo deve ritenersi generico per mancanza di specificità, in quanto privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consiglie