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Ordinanza — n. 41429/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to reiterative arguments and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41429/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fatih Youness inadmissible, ordering him to pay court costs. The court found that the appellant's arguments regarding sentencing and mitigating circumstances merely reiterated complaints already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that no new evidence or logical flaws existed to warrant a re-evaluation of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must present new grounds or evidence; mere repetition of rejected arguments or generic challenges to sentencing logic renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative arguments sentencing review mitigating circumstances Court of Cassation procedural dismissal Italian criminal law motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
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Testo completo

ULCO ORDINANZA Fatih Youness nato in Marocco il 11/01/1995 avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Faith Youness; ritenutoche i tre motivi di ricorso, in tema di dosimetria della pena, concessione delle circostanze attenuanti generiche, riduzione per il tentativo ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie con conseguente ragionevole dubbio, non sono consentito perché fondati su argomenti meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese; ritenutochesu tutti gli argomenti genericamenteevocati ricorre una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella formulata dal giudice adito, giacché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.) come avvenuto nel caso in esame, dove la Corte di appello ha specificamente preso in considerazione la condotta del ricorrente ed ha espresso in modo logico ed argomentato il proprio giudizio in tema di dosimetria della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 3 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il