Italian Court dismisses appeal for generic lack of specific criticism regarding sentencing substitution motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged the substitution of a detention sentence with deportation but failed to specify how the lower court's reasoning was flawed. Consequently, the court rejected the claim for lacking a clear, logical critique of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e) cod. proc. pen.; An appeal claiming a defect in motivation must provide specific grounds regarding the lack, contradiction, or illogic of the reasoning, rather than merely contesting the decision as erroneous.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ULCO ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXX ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto, con il quale si richiama il vizio della motivazione quanto al parametro di cui all’art. 606, lett.
e) cod. proc. pen., senza specificare tuttavia in che modo (mancante, contraddittoria o manifestamente illogica) si ritenga viziata la motivazione resa in tema di sostituzione di pena detentiva con la sanzione sostitutiva dell’espulsione dello straniero dallo Stato, è del tutto generico ed aspecifico, in mancanza di qualsiasi sia pur minimo elemento in diritto e in fatto, chiaro e logicamente articolato, da poter ritenere ricorrente un effettivo confronto con la decisione impugnata, essendosi il ricorrente limitato a contestare la decisione della Corte di appello, ritenuta apoditticamente erronea senza apportare alcun effettivo elemento di reale critica (si veda in talsenso pag. 7, quanto alle conclusioni della difesa sul punto, dove si è valorizzato in senso ostativo il dato oggettivo della violazione da parte del ricorrente del divieto di rientro nello Stato senza specifica autorizzazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.