Italian Court dismisses appeal as generic and lacking specific factual or legal critique of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific critique. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility but failed to specify how the reasoning violated Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the claim for being vague and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e) cod. proc. pen.; An appeal must contain specific elements of critique regarding the decision's reasoning; generic objections lacking factual or legal specificity render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ULCO ORDINANZA Lupo Placido Maria nato a CATANIA il 13/11/1972 avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Lupo Placido Maria; ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto, con il quale si richiama il vizio della motivazione quanto al parametro di cui all’art. 606, lett.
e) cod. proc. pen., senza specificare tuttavia in che modo (mancante, contraddittoria o manifestamente illogica) si ritenga viziata la motivazione resa in tema di affermazione della responsabilità per i delitti ascritti, oltre che invocare contestualmente una violazione di legge non specificata pur richiamando il parametro di cui all’art. 606, lett.
e) cod, proc. pen., è del tutto generico ed aspecifico, in mancanza di qualsiasi sia pur minimo elemento in diritto e in fatto, chiaro e logicamente articolato, da poter ritenere ricorrente un effettivo confronto con la decisione impugnata, essendosi il ricorrente limitato a contestare la decisione della Corte di appello, ritenuta apoditticamente erronea senza apportare alcun effettivo elemento di reale critica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere est