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Ordinanza — n. 41423/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as rehearsed complaints regarding witness credibility and sentencing logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41423/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated the law by relying solely on the victim's testimony and failed to properly evaluate witness credibility. The court rejected these claims as merely repetitive grievances already dismissed in the appellate judgment and found the first-instance judge correctly applied the principle that victim statements can found criminal liability if their subjective credibility and narrative reliability are rigorously verified.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and n. 5 c.p.p.; Appeals based on alleged violations of law or lack of reasoning are inadmissible if they merely reiterate grievances already rejected in the appellate decision without presenting new substantive arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances victim testimony witness credibility appellate review criminal liability court costs reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 and n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non sono consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
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Testo completo

ULCO ORDINANZA Scalvini Manuel nato a Milano il 24/04/1981 avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Manuel Scalvini; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine, rispettivamente, alla veridicità delle testimonianze delle persone offese, nonché alla correlata valutazione di inattendibilità dei testi a discarico, e dell’operante di p.g., a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt. 110, 628, comma secondo e comma terzo, n. 1, e 635, cpv, n. 1, cod. pen., nonché degli artt. 110, 582, 583, cod. pen., non sono consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata ove il giudice di merito procede all’esame delle risultanze processuali in relazione alle dichiarazioni dei testi escussi con ricostruzione della dinamica dei fatti in modo logico ed argomentato, in assenza di qualsiasi aporia anche in ordine alla posizione del ricorrente ed agli effetti della condotta posta in essere), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che gli stessi motivi devono ritenersi altresì manifestamente infondati, in quanto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio per il quale le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 1