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Ordinanza — n. 41390/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic requests and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41390/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Verardo Gloriana inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The court found that the appellant's request to omit mention of the conviction was a generic repetition of a broad demand for all legal benefits made in the lower court's appeal, lacking the necessary specificity required in the current filing. Consequently, the court rejected the arguments as insufficiently articulated and imposed financial penalties for the procedural failure.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely repeats generic requests from the lower appeal without providing specific, distinct legal grounds or arguments that were not previously advanced.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic requests lack of specificity procedural costs Cassa delle ammende repetition of arguments Italian civil procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.c.
Art. 364 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERARDO GLORIANA nato a FOGGIA 1117/11/1986 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di Verardo, nel dedurre la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna ripropone una richiesta del tutto genericamente espressa nell'atto di appello, con l'omnicomprensiva richiesta di «concedere tutti i benefici di legge», e soltanto nel ricorso in esame più articolati; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2025