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Ordinanza — n. 41389/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with argumentation requirements regarding criminal liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41389/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Trimigno's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Trimigno challenged the lower court's finding of criminal liability for violating home detention rules and the specific sentencing, but his arguments were deemed generic and insufficient to address the complete reasoning of the appealed judgment. The court ruled that the appeal failed to confront the specific facts regarding his unauthorized departure from the designated area, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal must specifically confront the reasoning of the appealed judgment; generic arguments regarding liability or sentencing without addressing the specific factual findings render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability home detention violation inadmissible appeal procedural requirements sentencing discretion aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIMIGNO GIUSEPPE nato a MANFREDONIA il 25/04/1967 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Presidente ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che nel contestare (primo motivo di ricorso) la responsabilità per il reato ex art. 385 cod. pen. ascrittogli, il ricorso di Trimigno non si confronta con la compiuta argomentazione al riguardo sviluppata nella sentenza impugnata, nella quale e, per altro verso, risulta adeguatamente motivato il disconoscimento (oggetto del secondo motivo di ricorso) della particolare tenuità del fatto, evidenziato che il ricorrente fu trovato, al di fuori delle 15 ore per le qual era autorizzato a allontanarsi dalla abitazione nella quale era collocato agli arresti domiciliari, in una sala-giochi distante diversi chilometri dalla stessa; ritenuto che del tutto generiche risultano le deduzioni relative alla quantificazione della pena e al disconoscimento della particolare tenuità del fatto, peraltro adeguatamente giustificato nella sentenza con il riferimento alle modalità dell'allontanamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/