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Ordinanza — n. 41388/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence and manifest illogical arguments regarding probation violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41388/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ciaffa Gerio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments contesting the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure based on unproven data and manifest illogical reasoning regarding the probation officer's failed call. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's decision was not arbitrary and lacked the necessary evidentiary support to overturn.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds rely on unproven facts and manifest illogical arguments that do not demonstrate a clear error in the lower court's judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility probation violation evidence manifest illogical arguments Article 129 Code of Criminal Procedure procedural costs and fine condono delle spese procedurali attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAFFA GERIO nato a FOGGIA il 13/06/1972 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Presidente ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il primo e il terzo motivo del ricorso di Ciaffa, nel contestare la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc pen. in relazione alla responsabilità dell'imputato adducono dati indimostrati e non evidenzia manifeste illogicità nell'argomentazione dei Giudici di merito, fondata invece su pertinenti massime di comune esperienza (un carabiniere attivò la suoneria, perfettamente funzionante, dell'abitazione in cui l'imputato doveva stare agli arresti domiciliari, ma non ottenne risposta); ritenuto che del tutto generiche risultano le deduzioni relative alla quantificazione della pena e al disconoscimento della particolare tenuità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/