Criminal appeal dismissed; court upheld identification of defendant by two police officers as perpetrator of the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by De Tullio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had identified the defendant as the perpetrator of Article 337 of the Penal Code based on the immediate recognition by two State Police officers who observed him from different angles. The Court of Cassazione found no manifest illogicality in this identification, relying on pertinent precedents of common experience to reject the appellant's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The identification of a suspect by two police officers observing them from different angles constitutes sufficient grounds for conviction without manifest illogicality, rendering an appeal based on this evidence inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE TULLIO DOMENICO nato a BARI il 16/03/1998 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che — a differenzia quel che si adduce nell'unico motivo di ricorso di De Tullio — la Corte d'appello ha argomentato, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la identificazione del ricorrente (tramite l'immediato riconoscimento da parte di due diversi agenti della Polizia di Stato, ai quali era noto in quanto pregiudicato, che lo hanno osservato da diversi angoli visuali) con l'autore del reato 337 cod. pen. per il quale si procede; ritenuto, pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in L favore della tassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2025