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Ordinanza — n. 41385/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic regarding substitute penalties due to lower court's adequate reasoning on recidivism risk.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41385/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning on substitute penalties was sufficient and not generic. The appellant argued for the application of public utility work under Article 20-bis of the Penal Code, but the appellate court correctly assessed the risk of reoffending based on the severity of multiple usury crimes and the lack of repentance. Consequently, the court found no logical flaws in the negative evaluation of amendability, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 20-bis c.p.: The Court of Cassation rejects an appeal alleging genericity in the application of substitute penalties when the lower court has provided a concrete, reasoned assessment of the offender's amendability based on the specific gravity of the crimes and the absence of signs of repentance.

Parole chiave

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substitute penalties public utility work genericity of reasoning risk of reoffending usury crimes procedural costs inadmissibility appeal ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 20-bis c.p.
art. 20-bis c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRASI GIANFRANCO nato a BARI il 27/03/1968 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 24101/25 ritenuto che il motivo dedotto in tema di pene sostitutive è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per il ravvisato pericolo di reiterazione desunto dalle modalità dei fatti, dallo loro gravità (plurime usure) in ragione dell'elevato danno arrecato alle persone offese, all'assenza di segnali di resipiscenza, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 dicembre 2025 Il Co. 'oliere estensore Il President