Criminal appeal dismissed for generic grounds regarding lack of official act and insult elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's findings on the absence of an official act for the crime in question and the sufficiency of offensive expressions for the crime of insult. The court rejected these claims because the appellate court had already adequately evaluated the factual issues and properly motivated its decision on mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 c.p.; Art. 341-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reiterate facts already evaluated in the judgment of merit without providing new elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE FRANCESCO nato a MANDURIA il 09/07/1990 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 24048/25 Ritenuto che i motivi dedotto dal ricorrente sono generici perché ripropongono le stesse questioni di fatto già adeguatamente valutate nel giudizio di merito sia con riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art.337 c.p. per difetto del compimento di un atto d'ufficio e sia con riferimento alla presenza di altre persone; ritenuto che il motivo in riferimento al reato previsto dall'art. 341-bis c.p. è anche manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546); ritenuto che e le deduzioni sviluppate nell'ultimo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché, la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato anche su tale punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle