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Ordinanza — n. 41383/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and insufficient reasoning on probation violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41383/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already thoroughly addressed the defense's arguments regarding the probation violation and the lack of generic mitigating circumstances. The cassation court found the appellant's new submissions to be generic repetitions of previously rejected grounds, rendering them unsuitable for a fresh review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely generic repetitions of those already examined and rejected by the lower court, lacking any new elements or distinct reasoning that would justify a separate evaluation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds probation violation reiteration of arguments procedural costs cassation review lack of new elements aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAZ CALLEJAS CRISTIAN ANDREY nato il 22/03/1995 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG.23996/25 ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva, che la Corte di appello di L'Aquila ha fornito adeguata motivazione dell'accertamento dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare comprovato dalle modalità con cui è stato eseguito il controllo anche con riguardo alla certezza del suo riconoscimento, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva;

Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della durata dell'evasione, dell'intensità del dolo per la violazione rimasta priva di giustificazioni, del carattere reiterativo della condotta di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, e ciò vale anche per l'ultimo motivo in tema di disconoscimento delle attenuati generiche, essendo stata, anche su tale punto, fornita una adeguata motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa dell