Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41382/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41382/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41382/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANO ALFIO nato a CATANIA il 23/08/1965 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG .23980/25 Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale, il riferimento ad un traffico internazionale organizzato e l'inserimento in una rete di spaccio collaudata sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato; ritenuto che le ulteriori censure riferite alla recidiva, al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono ripetitive e aspecifiche, atteso che al di là dei precedenti penali nella motivazione sono indicati gli altri indici concreti di valutazione posti a fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 73 d.P.R. 309/90, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 41382/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale, il riferimento ad un traffico internazionale organizzato e l'inserimento in una rete di spaccio collaudata sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato; ritenuto che le ulteriori censure riferite alla recidiva, al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono ripetitive e aspecifiche, atteso che al di là dei precedenti penali nella motivazione sono indicati gli altri indici concreti di valutazione posti a fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico internazionale di stupefacenti recidiva nell'infrazione riciclaggio internazionale di denaro caso poco grave gravi addebiti penali infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANO ALFIO nato a CATANIA il 23/08/1965 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG .23980/25 Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale, il riferimento ad un traffico internazionale organizzato e l'inserimento in una rete di spaccio collaudata sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato; ritenuto che le ulteriori censure riferite alla recidiva, al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono ripetitive e aspecifiche, atteso che al di là dei precedenti penali nella motivazione sono indicati gli altri indici concreti di valutazione posti a fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 1 dicembre 2025 Il C 'ere estensore Il Pr