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Ordinanza — n. 41380/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41380/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Mastropietro inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant challenged a second-instance judgment regarding the gravity of his criminal offense and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments as repetitive, generic, and failing to substantively confront the factual findings of the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 385 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints regarding the denial of mitigating factors or procedural documents without concrete factual confrontation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure mitigating circumstances procedural exhaustion legal costs award remissione della pena recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Dario Allamprese, in difesa di Mastropietro Francesco, si riporta genericamente alle censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
Art. 385 c.p.p.
art. 616 c.p
Dario Allamprese, in difesa di Mastropietro Francesco, si riporta genericamente alle censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROPIETRO FRANCESCO nato a PESCARA il 16/11/2000 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 23920/25 Ritenuto che la Corte di appello di L'Aquila ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, in considerazione di quanto osservato sull'intensità del dolo e della consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime detentivo; ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di diniego delle attenuanti generiche a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca, tipologia e numero di precedenti penali a suo carico; ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 per il comportamento tenuto alla vista degli operanti (vedi, Sez. 6 n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479), trattandosi di doglianze che non si confrontano con le modalità del fatto come ricostruite in coerenza alle risultanze istruttorie; ritenuto che anche i motivi dedotti sulla violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore appaiono reiterativi di doglianze già respinte con motivazione adeguata; ritenuto che la memoria del 14 novembre 2025 prodotta dall'avv.

Dario Allamprese, in difesa di Mastropietro Francesco, si riporta genericamente alle censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dell$21 ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende