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Ordinanza — n. 41379/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses personal appeal by defendant citing mandatory legal representation requirement under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41379/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed personally by Raffaele Passarelli inadmissible without formalities. The defendant argued for personal submission, but the court noted that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, prohibits personal appeals by the accused. Consequently, the court ruled that technical representation is mandatory for all appeals to ensure adequate defense rights.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; The personal filing of an appeal by the accused is no longer permitted, and technical representation is mandatory for all appeals to ensure adequate defense rights.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility mandatory legal representation criminal procedure code defense rights protection court of cassation rules momento del reato responsabilità penale responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art.
Art. 1 comma 55 legge n. 103 del 2017
- come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo 3uco determinare in euro WEE1
art. 613 cod. proc. pen
L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo 3uco determinare in euro WEE1

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017
Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARELLI RAFFAELE nato a NAPOLI il 07/09/1987 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 23919/2025

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Passarelli Raffaele è stato presentato personalmente dall'imputato e, pertanto è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo 3uco determinare in euro WEE1

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso 11 dicembre 2025 Il Con uliere estensore Il Preside