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Ordinanza — n. 41375/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prescription extinction claim and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41375/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for the extinction of the crime via prescription, but the court found this claim unfounded because the facts occurred between May and July 2016. The court determined that the maximum prescription period was extended due to repeated recidivism within five years, meaning the limitation period had not yet expired at the time of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the sole ground is the extinction of the crime by prescription, when the facts occurred within a period where recidivism extends the maximum limitation term beyond the date of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription extinction claim repeated recidivism extension limitation period calculation procedural costs award condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Antonio Di Matteo, in difesa di Modu Abib, si riporta genericamente alle censure gia sopra valutate e come tali inammissibili; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
art. 616 c.p
Antonio Di Matteo, in difesa di Modu Abib, si riporta genericamente alle censure gia sopra valutate e come tali inammissibili; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODU ABIB nato il 24/12/1986 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 23867/25 ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato dovendosi tenere conto della applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, e del conseguente allungamento del termine di prescrizione massima, non ancora decorso alla data di emissione della sentenza impugnata (2.12.24), trattandosi di fatti commessi dal maggio a luglio 2016; ritenuto che la memoria del 15 ottobre 2025 prodotta dall'avv.

Antonio Di Matteo, in difesa di Modu Abib, si riporta genericamente alle censure gia sopra valutate e come tali inammissibili; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 dicembre 2025 Il C ere estensore Il Preside