Italian Court dismisses appeal for genericity and reserved matters, ordering costs against appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity regarding the exclusion of evidence and the introduction of reserved matters. The appellant argued for the invalidity of certain evidence and requested generic mitigating circumstances, but the court found these arguments insufficiently detailed and inappropriate for a review of fact-finding. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must specifically demonstrate the impact of excluded evidence on the conviction's foundation, while matters concerning the evaluation of facts and the appreciation of evidence remain exclusively within the competence of the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEMBALO GIUSEPPE nato a FORMIA il 23/12/1974 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 23817/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato sulla base di una pluralità di altri elementi di valutazione diversi dalle dichiarazioni rese dall'imputato all'agente di P.G. e va ribadito che, se con il ricorso per cassazione si deduce l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", perché è necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, sono sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex multis:
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452) e questa illustrazione manca nel ricorso in esame; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza in ordine alla disponibilità del terreno e della riferibilità all'imputato della coltivazione per la produzione di sostanza stupefacente; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso anche con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena; ritenuto che la memoria del 20 novembre 2025 prodotta dall'avv.
Vincenzo D'Angelo, in difesa di Cembalo Giuseppe, si riporta alle medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili, oltre a ribadire argomenti già valutati e ritenuti inammissibili per le ragioni già sopra esposte; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 1 dicembre 2025 Il liere estensore