Court dismisses appeal for calumny regarding lost check as generic and inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rispoli Vincenzo inadmissible due to generic arguments regarding a charge of calumny related to a lost check. The appellant criticized the lower court's finding of intentional falsity, but the court noted the appellate judgment thoroughly addressed the elements of the crime under Article 368 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected for lacking specific factual engagement, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic criticisms of the lower court's factual findings regarding the intent to defraud or the falsity of a report are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISPOLI VINCENZO nato a CAVA DE' TIRRENI il 27/09/1962 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 23795/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della calunnia correlata alla denuncia di smarrimento di un assegno regolarmente negoziato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Salerno, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 368 c.p., ed in particolare sulla consapevolezza della falsità della denuncia e sulle ragioni della irrilevanza dell'erronea supposizione della liceità del fatto derivante da un inescusabile errore di diritto; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che la memoria del 22 ottobre 2025 prodotta dall'avv.
Lucio Basco, in difesa di Rispoli Vincenzo, si riporta genericamente alle censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 1 dicembre 2025 Il Co re estensore