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Ordinanza — n. 41371/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41371/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Orazio Barbagallo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellate court in Catania had already justified its sentencing by rejecting generic mitigating circumstances while recognizing recidivism based on the defendant's criminal history and the temporal proximity of prior offenses. The Supreme Court found the appellant's grievances to be absolutely generic, failing to challenge the specific assessments of his personality or the factual basis for the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic censure without confronting the court's specific evaluation of the defendant's personality or facts renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure recidivism recognition procedural costs criminal history assessment provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale assistenza riabilitativa nuova domanda di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBAGALLO ORAZIO nato a CATANIA il 11/04/1962 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG.23754 /25 ritenuto che la Corte di appello di Catania ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado nella parte in cui aveva escluso le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei precedenti penali e dell'assenza di ragioni che le giustificassero, e valorizzando la vicinanza temporale dei precedenti per riconoscere la recidiva; ritenuto che con il ricorso si deducono censure assolutamente generiche, che non si confrontano con le valutazioni espresse sulla personalità dell'imputato (gravato da numerosi precedenti penali anche recenti) insuscettibili di una diversa rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammen