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Ordinanza — n. 41369/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on evidence evaluation and sentencing, ruling merits belong to trial judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41369/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Sanna Manuela and Sanna Antonio inadmissible. The appellants challenged the lower court's assessment of intercepted phone conversations and sentencing factors regarding drug trafficking. The court ruled that evaluating evidence and sentencing are exclusive competencies of the trial judge, provided the reasoning is logical and based on correct inference criteria.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassazione holds that appeals challenging the evaluation of evidence or the application of sentencing circumstances are inadmissible as they concern the exclusive competence of the court of first instance to assess facts and apply legal criteria.

Parole chiave

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evidence evaluation interception admissibility sentencing discretion drug trafficking appeal inadmissibility dipendenza da sostanze stupefacenti sospensione di pena traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
riforma Orlando), e non essendo il termine di prescrizione neppure decorso prima della data della sentenza impugnata (emessa il 14 aprile 2025), anche senza la predetta sospensione; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
riforma Orlando), e non essendo il termine di prescrizione neppure decorso prima della data della sentenza impugnata (emessa il 14 aprile 2025), anche senza la predetta sospensione; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANNA MANUELA nato a GHILARZA il 11/09/1987 SANNA ANTONIO nato a NUORO il 08/09/1976 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 23731/25 Ritenuto che le censure dedotte dai due ricorrenti in merito alla rilevanza probatoria del contenuto delle intercettazioni sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, tenuto conto che le intercettazioni telefoniche costituiscono valido strumento probatorio quando la valutazione del loro contenuto sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Cagliari ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio in particolare valorizzando la correlazione esistente tra la sostanza stupefacente oggetto del sequestro operato in relazione al capo B) con la sostanza stupefacente oggetto della altre transazioni ricostruite attraverso una rigorosa interpretazione delle conversazioni intercettate strettamente collegate tra loro; ritenuto che anche i motivi sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena sono aspecifici rispetto alla valutazione operata dalla Corte di appello, in considerazione della rilevanza riconosciuta ai precedenti penali e della ritenuta abitualità della condotta di spaccio; ritenuto che anche il motivo sulla prescrizione dei reati è manifestamente infondato non avendo i ricorrenti tenuto conto della sospensione della decorrenza del termine di prescrizione prevista per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), e non essendo il termine di prescrizione neppure decorso prima della data della sentenza impugnata (emessa il 14 aprile 2025), anche senza la predetta sospensione; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammend