Italian Court dismisses appeal against prison sentence for generic challenges to sentencing severity and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's sentencing decision. The appellant challenged the severity of the penalty and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and inconsistent with the established facts regarding the intensity of intent and prior escape offenses. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 385 c.p.p.: Appeals based on generic challenges to sentencing severity or the denial of mitigating circumstances are inadmissible when the lower court's reasoning sufficiently addresses the gravity, timing, and nature of the criminal conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLINA SALVATORE nato a ERICE il 28/11/1996 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 23715/25 Ritenuto che la Corte di appello di Palermo ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, in considerazione di quanto osservato sull'intensità del dolo e della consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime detentivo; ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e del riconoscimento della recidiva a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca, tipologia e numero di precedenti penali a suo carico (reiterazione in particolare delle condotte di evasione nel giro di pochi giorni); ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 per lo spontaneo rientro in abitazione (vedi, Sez. 6 n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479), trattandosi di doglianze che non si confrontano con le modalità del fatto come ricostruite in coerenza alle risultanze istruttorie; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dela ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così