Cassation appeal dismissed for inadmissibility as new exclusion grounds were not raised in lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense raised the exclusion of criminal liability for the particular triviality of the act for the first time at the cassation level. The lower court had only addressed the sentencing and denial of general mitigating circumstances, leaving the new legal ground unexamined. Consequently, the court ruled that the appeal violates procedural rules prohibiting the introduction of new causes of exclusion after the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: A cause of exclusion of criminal liability based on the particular triviality of the act cannot be raised for the first time in cassation if the relevant legislation was already in force at the time of the appellate judgment, and the court of first instance is not obliged to examine it absent a specific request.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADRI MOHAMED nato il 31/12/1988 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; , RG. 23615/25 Ritenuto che in merito alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. si deve ribadire che non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se la relativa normativa era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 2, 20/03/2019, Rv. 275782); rilevato che nel caso di specie il motivo dedotto in appello atteneva solamente al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, con conseguente genericità del motivo che censura una omessa valutazione rispetto ad una questione che non risulta essere stata neppure dedotta in appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre 2025 Il Con iere estensore Il Presid