Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity, upholding conviction for unauthorized escape from home detention under Art. 385 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds, finding the lower court's reasoning sufficiently detailed. The Court of Appeal had convicted the defendant for evading home detention, arguing that any unauthorized departure constitutes the crime regardless of distance or duration. Consequently, the Court rejected the appeal as generic and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, as the lower court's detailed reasoning on the elements of the crime of escape from home detention precludes generic objections.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPITANO LORENZO nato a FINALE LIGURE il 11/02/1983 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg 23599/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Milano ma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiate; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannall0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammen