Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41358/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence due to lack of specific legal grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41358/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Donzelli Teodoro inadmissible without formal trial proceedings. The appellant challenged the preliminary judge's sentence for alleged insufficient reasoning regarding the sentence's congruence with the offense, arguing generic criticisms failed to meet statutory requirements. The court ruled that the new procedural law strictly limits appeals to specific legal violations, excluding general defects in the decision's motivation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific legal violations such as erroneous qualification or illegal sentencing, excluding general defects in the decision's motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal procedural inadmissibility sentence congruence legal violation grounds Cassazione ordinanza deposito tardivo quietanza di saldo debito dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione sulla congruità della pena con censure, peraltro generiche, che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONZELLI TEODORO nato a PALERMO il 29/12/1968 avverso la sentenza del 08/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 23590/25

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Donzelli Teodoro contro la sentenza n. 569/2025, con cui il Gip presso il Tribunale di Genova ha applicato in data 8 maggio 2025 la pena ex art.444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione sulla congruità della pena con censure, peraltro generiche, che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso I'l dicembre 2025 Il Con • liere estensore Il Pres