Italian Court dismisses appeal against plea bargain for missing seizure ruling as procedurally inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Machal Mohamed inadmissible without formal trial proceedings. The defendant argued that the preliminary judge failed to rule on the seized mobile phone, a matter he claimed should have been addressed in the plea bargain judgment. The Court held that such requests regarding seized property fall outside the scope of the plea bargain appeal provisions and must instead be directed to the execution judge under specific procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 263, comma 6, c.p.p.: Requests concerning the disposition of seized property in plea bargain cases are procedurally inadmissible before the preliminary judge and must be addressed to the execution judge.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACHAL MOHAMED ( CUI 034BNGI ) nato a BENI MELLAL( MAROCCO)11 12/05/1981 avverso la sentenza del 28/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 23579/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Machal Mohamed contro la sentenza n. 980/2025, con cui il GIP del Tribunale di Torino ha applicato in data 28 maggio 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo l'omessa statuizione da parte del giudice sul bene in sequestro (telefono cellulare), con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di richiesta che andrà rivolta al giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 263, comma 6, c.p.p. (Sez. 6, n.10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542) L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso 11 dicembre 2025 Il Co liere estensore Il Presi