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Ordinanza — n. 41357/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain for missing seizure ruling as procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41357/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Machal Mohamed inadmissible without formal trial proceedings. The defendant argued that the preliminary judge failed to rule on the seized mobile phone, a matter he claimed should have been addressed in the plea bargain judgment. The Court held that such requests regarding seized property fall outside the scope of the plea bargain appeal provisions and must instead be directed to the execution judge under specific procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 263, comma 6, c.p.p.: Requests concerning the disposition of seized property in plea bargain cases are procedurally inadmissible before the preliminary judge and must be addressed to the execution judge.

Parole chiave

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plea bargain appeal seized property disposition procedural inadmissibility execution judge jurisdiction Italian criminal procedure richiedente l'asilo mongolo domanda d'asilo di rom verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo l'omessa statuizione da parte del giudice sul bene in sequestro (telefono cellulare), con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 263, comma 6, c.p.p.
pen., trattandosi di richiesta che andrà rivolta al giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 263, comma 6, c.p.p. (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
269542) L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
980/2025, con cui il GIP del Tribunale di Torino ha applicato in data 28 maggio 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n.10542 del 18/01/2017, Tenuzzo
(Sez. 6, n.10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACHAL MOHAMED ( CUI 034BNGI ) nato a BENI MELLAL( MAROCCO)11 12/05/1981 avverso la sentenza del 28/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 23579/25

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Machal Mohamed contro la sentenza n. 980/2025, con cui il GIP del Tribunale di Torino ha applicato in data 28 maggio 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo l'omessa statuizione da parte del giudice sul bene in sequestro (telefono cellulare), con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di richiesta che andrà rivolta al giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 263, comma 6, c.p.p. (Sez. 6, n.10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542) L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso 11 dicembre 2025 Il Co liere estensore Il Presi