Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges factual findings and evidence evaluation by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court provided adequate motivation regarding the formation of the drug trafficking agreement and the attribution of evidence to the defendant. The appellant argued for a retrial, but the court emphasized that the appellate court's reasoning was based on sound inferential criteria and did not suffer from logical defects. Consequently, the court held that the higher court cannot substitute its own evaluation of the evidence for that of the trial judge, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the factual reconstruction or the evaluation of evidence by the court of first instance, as these remain within the exclusive competence of the trial judge, provided the lower court's reasoning is logical and based on correct criteria of inference.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNIZZARO MARUCA SANTO nato a BRESSO il 07/11/1971 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 23575/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Milano ha fornito adeguata motivazione in relazione alle accertata formazione dell'accordo per la cessione della sostanza stupefacente, oltre che per la riferibilità all'imputato degli altri involucri rinvenuti sul luogo dello spaccio sulla base di tutte le emergenze probatorie puntualmente esaminate che sorreggono in modo non illogico tale lettura, in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado, e che non è deducibile un "travisamento del fatto", perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, quando il dedotto travisamento si concreti in una diversa interpretazione del dato probatorio e non si evinca in modo palese ed obiettivo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle