Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and sufficient first-instance sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were too generic and the first-instance judgment was sufficiently motivated. The appellate court had maintained the sentence increases for combined crimes, providing a coherent rationale that linked the penalty to the actual gravity of the offenses and the offender's personality. Consequently, the appellant failed to articulate specific legal or factual criticisms, leading to the dismissal of the request and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, as the determination of the penalty is exclusively within the trial court's discretion, provided the decision is supported by sufficient and logical reasoning that adequately demonstrates the assessment of the penalty's adequacy to the crime's gravity and the offender's personality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRAKA AL IMRAN nato il 09/07/1990 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 23572/25 Ritenuto che l'unico motivo dedotto è inammissibile per genericità, poiché la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, atta a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che nel caso in esame la Corte di appello ha motivato mantenendo inalterata la misura degli aumenti per la continuazione già stabilita dal Giudice di primo grado, avendola valutata come proporzionata ed adeguata, sicchè la motivazione estesa a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione, rende coerentemente motivata la condivisa commisurazione della pena operata dal primo Giudice; a fronte di una motivazione puntuale che ha confermato la stessa commisurazione della pena operata dal Giudice di primo grado, il ricorrente non ha esplicitamente enunciato e argomentato in alcun modo i rilievi critici mossi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre 2025 Il Co sliere estensore Il President