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Ordinanza — n. 41354/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under penalty agreement provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41354/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the defendant's waiver of appeal grounds under the penalty agreement precludes any further review. The appellant argued a lack of motivation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held that the discretionary power granted by Article 599-bis limits the second instance judge's cognizance and creates preclusive effects for the entire proceedings, including the cassation phase. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The waiver of appeal grounds under the penalty agreement provisions limits the second instance judge's cognizance and creates preclusive effects for the entire proceedings, including the cassation phase, rendering any subsequent appeal on waived grounds inadmissible.

Parole chiave

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penalty agreement waiver of appeal preclusive effect cassation inadmissibility procedural waiver procedura di protezione degli adulti adulterio adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
2855/2025 con cui la Corte di appello di Milano, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 599 bis cod. proc. pen
2855/2025 con cui la Corte di appello di Milano, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
art. 129 cod. proc. pen
Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELAYDI TANA ADEL ADEL nato il 28/09/2000 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 23570/25

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato dal difensore di Elaydi Taha Adel Adel contro la sentenza n. 2855/2025 con cui la Corte di appello di Milano, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso 11.