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Ordinanza — n. 41353/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41353/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for generic mitigating circumstances, but the court found their arguments too broad without specific comparisons to the gravity of the crimes or the defendants' criminal history. Consequently, the court ruled that the lack of critical analysis regarding the specific elements favoring leniency rendered the appeals legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on generic grounds that fail to specifically compare the contested facts with the lower court's evaluation of criminal gravity and recidivism are inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility of appeal mitigating circumstances criminal recidivism procedural insufficiency Court of Cassation Italian criminal procedure sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAOIMRI AHMED nato il 11/04/1990 LAOIMRI MOHAMED nato il 17/05/1983 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 23559/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti Ladrnri Ahmed e Ladmri Mohamed, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado, ed in particolare non essendo stati neppure specificati gli elementi favorevoli che avrebbero dovuto essere apprezzati per la concessione delle attenuanti generiche rispetto a due soggetti pluripregiudicati, ai quali è stata applicata la recidiva qualificata, al di là del generico riferimento al comportamento processuale; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità ddegli imputati gravati da numerosi precedenti penali, anche specifici, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dallfinammissibilità del ricorsa deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiari inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso d