Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41352/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding inadmissible evidence's impact on conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41352/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the applicant's arguments. The applicant challenged the lower court's finding of responsibility, but the court noted that the appeal failed to detail how the exclusion of specific evidence would alter the 'proof of resistance' required for conviction. Consequently, the court ruled that the remaining evidence was sufficient to maintain the original verdict, leading to the dismissal of the appeal and an order for the applicant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must specifically demonstrate the impact of excluding inadmissible evidence on the conviction; a generic challenge without this analysis renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal specificity requirement proof of resistance exclusion of evidence conviction maintenance condono delle spese procedurali motivi di cassazione ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014
269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO COSIMO nato a TARANTO il 06/09/1959 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 23547/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato che ha acconsentito a utilizzare per il rito abbreviato gli atti del fascicolo del Pubblico ministero e che, comunque, le due sentenze di merito riconoscono la responsabilità dell'imputato sulla base di una pluralità di altri elementi di valutazione e va ribadito che, se con il ricorso per cassazione si deduce l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", perché è necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, sono sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex multis:

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452) e questa illustrazione manca nel ricorso in esame. ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 1 dicembre 2025 Il Consi liere estensore Il Presiden