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Ordinanza — n. 41350/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic due to lack of specific reasoning regarding liability assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41350/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued the lower court failed to properly establish liability, but the court found the appeal's sole ground was absolutely generic compared to the lower court's detailed reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific arguments to challenge the established facts and legal conclusions.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not specifically address the reasoning of the lower court judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity procedural costs liability assessment condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSABELNABY ABDELRAHMAN MANSOUR SHIBA nato a ASIUT( EGITTO) il 04/08/2001 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG.23538/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento di responsabilità mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 dicembre 2025 Il Consi liere estensore Il Presidente