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Ordinanza — n. 41349/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for genericity regarding criminal conviction details and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41349/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared three criminal appeals inadmissible due to a lack of specific factual arguments. The appellants challenged a lower court's decision on issues like non-punishment, joint liability, and intoxication, but failed to provide detailed facts or effectively contrast their claims with the trial court's reasoning. The court ruled that re-litigating already resolved matters without new evidence violates the principle of non-reviewability of merit judgments.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they lack specific factual arguments or merely repeat issues already thoroughly addressed by the lower court without a genuine comparison of evaluations.

Parole chiave

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genericity of appeals non-reviewability of merit criminal procedure appeals joint criminal liability intoxication defense motivi di cassazione delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
260608); ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 131-bis c.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 131-bis c.p
art. 616 c.p
260608); ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: XHELO LUCIANO nato il 21/03/1992 XHELO DRINI nato il 08/12/1988 XHELO ELTAN nato il 23/12/1990 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 235e7/25 Ritenuto che i motivi dedott4 dai tre ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato loro ascritte, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha congruamente motivato sia sulle ragioni per le quali ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., sia in relazione all'accertamento della responsabilità di Xhelo Eltan per il reato di porto di arnesi atti ad offendere (le spranghe utilizzate nel contestuale danneggiamento), sia sulla integrazione del reato di guida in stato di ebbrezza ascritto a Xhelo Luciano per l'elevato superamento dei limiti del tasso alcolemico (profilo questo inammissibile perché neppure dedotto nei motivi di appello che si erano limitati ad invocare per questo reato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.), e sia sul trattamento sanzionatorio ivi compresa la determinazione degli aumenti per la continuazione; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Cos