Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal issues regarding sentencing agreement. The court ruled that the defendant's waiver of specific appeal grounds precludes any review of those matters in the cassation stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by El Kbdane Salah inadmissible without formalities. The appellant argued a lack of motivation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court held that the defendant had waived these specific appeal issues in favor of a sentencing agreement under Article 599-bis. Consequently, the Court ruled that the party's waiver creates preclusive effects on the entire proceedings, including the cassation judgment, preventing any review of waived grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The waiver of specific appeal grounds in favor of a sentencing agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure creates preclusive effects on the entire proceedings, including the cassation stage, thereby barring the review of those waived issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KBDANE SALAH (CUI 06EIHLV) nato il 01/11/2000 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 23494/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di El Kbdane Salah contro la sentenza n. 13506/2024 con cui la Corte di appello di Milano, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso 11 dicembre 2025 Il Con re estensore DEP, Il Presi