Cassation court dismisses appeal on 131-bis and substitute fine grounds as inadmissible due to procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bibaj Fogent inadmissible and ordered the payment of procedural costs. The court found the arguments regarding Article 131-bis of the Penal Code and the application of a substitute fine inadmissible because the lower court had already excluded non-punishability based on criminal history and the defendant's insensitivity to legal prescriptions. Furthermore, the court ruled that Article 420-ter of the Code of Criminal Procedure does not apply in summary proceedings where the defense attorney is not required to appear personally, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 420-ter c.p.p.; Art. 611 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging non-punishability under 131-bis or the imposition of a substitute fine are inadmissible if the lower court's reasoning on criminal history and personal insensitivity is not contradicted by specific details, and procedural objections regarding attorney appearance do not apply in summary proceedings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIBAJ FOGENT ( ALIAS MEDJA FOGENT ) nato il 19/01/1991 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 23491/25 ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso la possibilità di applicare detta causa di non punibilità valutando i precedenti penali come un indice di maggiore gravità del fatto in relazione anche alla ritenuta insensibilità al rispetto delle prescrizioni di legge oltre che per il carattere abituale della condotte, mentre il motivo di ricorso neppure si premura di specificare il tipo e la natura dei precedenti per escluderne la medesima indole, implicitamente ritenuta in sentenza, ciò vale anche per il motivo in tema di mancata applicazione della pena sostitutiva pecuniaria, motivata per il giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato e non solo argomentato sulla incapienza economica dell'imputato; ritenuto che nel procedimento con rito camerale non partecipato regolato dall'art.611 c.p.p. non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre 2025 'ere estensore Il