Italian court dismisses appeal for procedural error regarding plea bargain sentencing adequacy grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by El Hamdaoui Mohamed inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued that the sentencing in the plea bargain lacked sufficient motivation regarding the adequacy of the penalty compared to the offense. The court ruled that the specific statutory grounds for challenging plea bargain sentences do not cover general defects in the reasoning of the decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds such as violation of the defendant's will or legal qualification, excluding general criticisms of the decision's motivation regarding sentencing adequacy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAMDAOUI MOHAMED nato il 15/06/1990 avverso la sentenza del 31/05/2025 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 23480/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di El Hamdaoui Mohamed contro la sentenza n. 632/2025, con cui il Tribunale di Como ha applicato in data 31 maggio 2025 la pena ex art.444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione sulla congruità della pena con censure, peraltro generiche, che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così d