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Ordinanza — n. 41344/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for lack of specific legal grounds under new procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41344/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Faridi Radouan inadmissible without formal trial proceedings. The appellant challenged the plea bargain sentence citing vague censure references and insufficient motivation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the new procedural law strictly limits appeals to specific legal violations, excluding general arguments about motivation or generic censure references.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific legal violations such as erroneous qualification or illegal sentencing, excluding general challenges to motivation or censure references.

Parole chiave

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plea bargain appeal procedural inadmissibility sentencing review limits motivation defect censure reference gravi indizi di reato false dichiarazioni senza giuramento testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
265/2025, con cui il Gip presso il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato in data 23 aprile 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt.
Art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è inammissibile.
Art. 129 cod. proc. pen.
Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione in punto di art. 129 cod. proc. pen. e sulla congruità della pena con censure, peraltro generiche, che non rientrano fra i casi previsti dall'art.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
e sulla congruità della pena con censure, peraltro generiche, che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
265/2025, con cui il Gip presso il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato in data 23 aprile 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione in punto di art. 129 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARIDI RADOUAN nato il 20/01/1993 avverso la sentenza del 23/04/2025 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 23477/25

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Faridi Radouan contro la sentenza n. 265/2025, con cui il Gip presso il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato in data 23 aprile 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione in punto di art. 129 cod. proc. pen. e sulla congruità della pena con censure, peraltro generiche, che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così dec