Cassation Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for lack of reasoning under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by the defense lawyers inadmissible without formal trial proceedings. The appellants argued that the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, citing a lack of reasoning. The Court rejected this, ruling that the new procedural law strictly limits appeals to specific legal violations and excludes general defects in the decision's motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to specific legal violations regarding the defendant's will, correlation of request and judgment, legal qualification, or penalty, excluding general defects in reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AZAOUI MOHAMED nato il 15/02/1973 GHANIMI BOUABID nato il 03/02/1973 avverso la sentenza del 30/04/2025 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 23474/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi presentati dai difensori di Azaoui Mohamed e Ghanimi Bouabid sono inammissibili. Con i ricorsi si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gip Tribunale di Busto Arsizio del 30 aprile 2025 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure per tutti i ricorrenti che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che i ricorsi sono stati esperiti per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso