Italian Court dismisses appeal against sentencing, ruling generic criticisms inadmissible due to lack of specific personality assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision to reject generic mitigating circumstances, arguing they were insufficiently motivated. The court found the criticisms too general to override the first-instance assessment of the appellant's criminal history and personality, which directly influenced the sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Generic criticisms of sentencing that do not confront specific evaluations of the defendant's personality or criminal history are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLTANI SEIFEDDIN nato a BRESCIA il 21/02/1996 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG.23455/25 ritenuto che la Corte di appello di Brescia ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado nella parte in cui aveva escluso le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei precedenti penali e dell'assenza di ragioni che le giustificassero; ritenuto che si tratta di censure assolutamente generiche, che non si confrontano con le valutazioni espresse sulla personalità dell'imputato (gravato da numerosi precedenti penali anche specifici) che incidono inevitabilmente anche sull'entità degli aumenti irrogati per la continuazione rispetto ad ogni singolo reato, e che non appaiono suscettibili di una diversa rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso dic