Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of logical review of lower court's non-punishment reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Franco Passalacqua inadmissible regarding the 131-bis provision and generic mitigating circumstances. The lower court had already determined that the repetition of crimes precluded the application of the non-punishment clause, a finding the appellate court deemed logically sound and immune from re-evaluation. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the appellate court's reasoning on the application of the non-punishment clause for repeated crimes is logically motivated and cannot be re-evaluated in the interest of law.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA FRANCO nato a CATANZARO il 21/02/1983 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 23354/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito rilevato come la reiterazione dei reati emergente dai suoi precedenti sia ostativa all'applicazione di detta causa di non punibilità, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso anche con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ai ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 1 dicembre 2025 Il Consi liere estensore Il Presidente