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Ordinanza — n. 41338/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41338/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41338/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARADONNA IDOLO nato a ROMA il 02/06/1971 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 23320/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del concorso del ricorrente nella detenzione della sostanza stupefacente, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina in conformità con la ricostruzione dei fatti operata anche nella sentenza di primo grado, mentre l'erroneo riferimento anche alla condotta tenuta dal fratello del ricorrente non integra all'evidenza alcuna rilevanza decisiva a fronte della complessiva valutazione di tutte le altre risultanze valorizzate come prova del concorso; ritenuto che le ulteriori doglianze riferite al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono ugualmente inammissibili per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate in considerazione delle modalità del fatto (diversa tipologia di sostanze stupefacenti, resistenza posta in essere nel contesto della perquisizione e plurimi precedenti specifici); ritenuto che la memoria del 7 novembre 2025 prodotta dall'avv.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 41338/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Alessandro Cacciotti, in difesa di Caradonna Idolo, si riporta alle medesime censure già esposte nei motivi di ricorso, volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti consumo di canapa dipendenza da sostanze concorso ideale guida recidiva in stato di ebbrezza idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alessandro Cacciotti, in difesa di Caradonna Idolo, si riporta alle medesime censure già esposte nei motivi di ricorso, volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARADONNA IDOLO nato a ROMA il 02/06/1971 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 23320/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del concorso del ricorrente nella detenzione della sostanza stupefacente, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina in conformità con la ricostruzione dei fatti operata anche nella sentenza di primo grado, mentre l'erroneo riferimento anche alla condotta tenuta dal fratello del ricorrente non integra all'evidenza alcuna rilevanza decisiva a fronte della complessiva valutazione di tutte le altre risultanze valorizzate come prova del concorso; ritenuto che le ulteriori doglianze riferite al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono ugualmente inammissibili per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate in considerazione delle modalità del fatto (diversa tipologia di sostanze stupefacenti, resistenza posta in essere nel contesto della perquisizione e plurimi precedenti specifici); ritenuto che la memoria del 7 novembre 2025 prodotta dall'avv.

Alessandro Cacciotti, in difesa di Caradonna Idolo, si riporta alle medesime censure già esposte nei motivi di ricorso, volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre 2025 Il C