Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of novelty and temporal inapplicability of specific procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the failure to evaluate a specific defense memo constituted a nullity under emergency COVID-19 rules, but the court found no new, decisive censure in the document. Furthermore, the claim of inadmissibility under Article 344-bis was rejected because the underlying offense occurred before the law's effective date. Consequently, the appeal was dismissed as unfounded, and the appellant was condemned to bear the associated financial penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 344-bis cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.; Art. 2, comma 3, I. 27 settembre 2021, n.134: The omission of a defense memo does not constitute a nullity unless it contains specific, novel, and decisive censure, and procedural rules like Art. 344-bis apply only to offenses committed after their effective date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRONE ALESSIO nato a ROMA il 25/10/1992 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG.23287/25 Ritenuto che il motivo dedotto è manifestamente infondato atteso che l'omessa valutazione di una memoria difensiva come anche delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC, in applicazione della disciplina emergenziale da Covid-19, può integrare un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma sempre che con esse siano state articolate specifiche deduzioni che contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato che rivestano carattere di decisività (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004;
Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, Rv. 267723); rilevato che l'unica richiesta avanzata nelle conclusioni scritte avente carattere di novità rispetto alle richieste già avanzate nei motivi di appello, è costituita dalla dedotta improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., palesemente infondata trattandosi di procedimento di impugnazione avente ad oggetto un reato di resistenza a pubblico ufficiale evasione commesso in data 9 gennaio 2019 e, pertanto, non soggetto a tale disciplina, che si applica solo per i procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020, ex art. 2, comma 3, I. 27 settembre 2021, n.134;
Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle amme