Criminal appeal dismissed for genericity; generic mitigating circumstances and recidiva arguments rejected by Cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Ternullo's appeal inadmissible due to the generic nature of his complaints regarding sentencing and recidiva. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the proportionality of the penalty, but the court noted these points were already addressed or lacked specific factual grounding. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Generic complaints regarding sentencing balance and recidiva qualification are inadmissible when the lower court has already properly weighed specific facts and established the aggravated social danger of the offender.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERNULLO GIUSEPPE nato a CATANIA il 26/09/1988 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; n. 63/RG 21765
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giuseppe Ternullo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe di condanna in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni personali e di detenzione ai fini di vendita a terzi di sostanza stupefacente 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, comunque, perchè generico. Va infatti rilevato come:
a) le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse e correttamente il bilanciamento ex art. 69 cod. pen. è stato effettuato in termini di equiv&enza per la natura qualificata della contestata recidiva ;
b) la doglianza sul trattamento sanzional:orio è stata solo genericamente dedotta con l'atto di appello mediante il mero richiamo ai principi di diritto; comunque la motivazione in punto di congruità della pena, applicata peraltro in misura prossima al minimo edittale e con esigui aumenti a titolo di continuazione , è desumibile dal complessivo tenore della sentenza, là dove i giudici hanno stigmatizzato la personalità assai negativa del Ternullo, attinto da plurimi precedenti specifici;
c) la censura inerente alla recidiva è inammissibile per genericità, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto che i precedenti, peraltro assai recenti, dimostrino l'accentuata e progressiva pericolosità sociale rispetto ai delitti in questa sede oggetto di accertamento, tali da escludere anche la qualificazione della recidiva come semplice (pag.1 della sentenza di appello e pag. 4 della sentenza di primo grado).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed ai pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in eure tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 nove