Italian Court dismisses appeal as generic complaints fail to address sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rosario Lo Vetere inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The appellant challenged a minimum sentence for tax evasion, arguing it was excessive, but the court found his complaints generic and unrelated to the appellate court's reasoning. Consequently, the court ruled that the lower court properly applied the statutory minimum and adequately explained the rejection of mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must specifically address the lower court's reasoning; generic complaints regarding sentence severity without engaging with the specific arguments presented in the judgment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VETERE ROSARIO nato a PALERMO il 24/11/1972 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 60/RG 21751
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario Lo Vetere avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze in punto pena sono generiche., non confrontandosi con le argomentazioni poste a fondamento della motivazione, e manifestamente infondate avendo la Corte di appello applicato la pena nella misura pan ai minimo edittale e adeguatamente esposto le ragioni del diniego delle circostanze attenu:ariC generiche (pag. 3 e 4 della sentenza) ; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa defle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuai e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.