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Ordinanza — n. 41332/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual misinterpretations by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41332/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Veronica Bonfardeci inadmissible regarding charges of resistance, insult, and aggravated personal injuries. The appellant argued for alternative interpretations of evidence concerning her identification and aggressive conduct against police agents. The court rejected these claims as merely reproducing arguments already legally refuted by the appellate court without identifying specific factual distortions.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 393 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not point to specific misinterpretations of the facts or errors of law by the lower court, but instead merely restate arguments already adequately examined and dismissed.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific factual misinterpretation resistance to police aggravated personal injuries lack of concrete error ritardo ingiustificato inosservanza del termine intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
5 e 6 della sentenza) con argomentazioni, scevre da profili di illogicità e corrette in diritto, con cui la difensa non dialoga ; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 61 n. 4 cod. pen.
Art. 393 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
5 e 6 della sentenza) con argomentazioni, scevre da profili di illogicità e corrette in diritto, con cui la difensa non dialoga ; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFARDECI VERONICA nato a PALERMO il 16/02/1990 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 59/RG. 21748

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Veronica Bonfardeci avverso la sentenza !n epigrafe indicata per il delitto di resistenza, di oltraggio e di lesioni personali aggravate della recidiva specifica e infraquinquennale; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in punto di an della responsabilità, perché fondato su rnotiv , volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito (si vedano in particolare i puntuali argomenti -anche logici- circa la identificazione della imputata, la condotta aggressiva e oltraggiosa realizzata ne confronti degli Agenti di Pg al momento del compimento di attività volte alla identificazione, c -fr pagg. 2 e ss della sentenza), e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti con cui la ricorrente non si confronta; ritenuto, inoltre, il ricorso inammissibile anche nel resto delle censure, avendo la Corte appello dato logicamente conto delle cause ostative al riconoscimento della causa di non punibilità, alla congruità del trattamento sanzionatorio e alla correttezza della contestazione ceUa recidiva nonchè dei motivi di diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n 4 cod. pen.(v. pag. 5 e 6 della sentenza) con argomentazioni, scevre da profili di illogicità e corrette in diritto, con cui la difensa non dialoga ; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novemb