Italian court dismisses appeal as generic and reiterative, ordering costs and fines for the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessandra Buffa inadmissible, ruling it generic and a mere repetition of previously rejected arguments. The lower court had already clarified that the insulting words were spoken in the presence of third parties and that mitigating circumstances were correctly denied. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and reiterative of arguments already examined and dismissed with correct reasoning by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUFFA ALESSANDRA nato a PALERMO il 18/08/1976 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 58/RG. 21743
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandra Buffa avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di oltraggio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perchè generico e reiterativo di argomenti giuridici, già vagliati e disattesi con corrette argomentazioni, avendo la Corte distrettuale- conformemente al dato istruttorio- precisato che le parole oltraggiose vennero proferite alla presenza di persone terze ed estranee ai fatti (pag. 5 della sentenza) nonchè esposto convincenti ragioni circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena (pag. 5 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 202