Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of appeal grounds and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Fabio Hernandez against the Catania Court of Appeal inadmissible. The appellant had waived most appeal grounds, retaining only those related to the sentence, but the court found these arguments barred by the principle of waiver under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In an appeal proceeding, grounds waived by the appellant cannot be raised in the cassation appeal, except for specific exceptions regarding illegality or sentences outside statutory limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HERNANDEZ FABIO nato a CATANIA il 07/09/2000 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; n. 53/RG 21721
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Hernadez avverso la sentenza in epigrafe per - ii delitto di detenzione di sostanza stupefacente emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. rinuncia a tutti i motivi di appello eccetto quello inerente alla pena; ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti alla stregua del principio secondo il qca;e : in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le dogIlw: relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai cai all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena, salvo le ipotesi illegalità, Le. pena non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista per legge (ci'r . motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, m del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso cr: - conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/ 202