Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and proper references to the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Adelburg Loris inadmissible due to a failure to articulate specific grounds and provide adequate references to the appellate court's reasoning. The appellant merely generically contested the conviction for the crime under Article 337 of the Penal Code without substantiating the arguments. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks a precise statement of the grounds justifying it and corresponding references to the reasoning of the contested act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADELBURG LORIS ( CUI 01QN2KX ) nato a VERONA il 31/10/1965 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; n. 51/RG 21713
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Loris Adelburg impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato v=:! delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato stato solo genericamente ed apoditticamente contestato.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedirm. , ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in e(i:o tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della caisa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/ 202