Civil party participation in appeal hearing not required for civil rulings confirmation; appeal dismissed as unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Matteo Carpignani's appeal inadmissible because he failed to attend the appellate hearing required for civil rulings. The court held that under the principle of the immanence of the civil party's constitution, attendance is not necessary to confirm civil decisions. Consequently, Carpignani was ordered to pay procedural costs and a fine for the frivolous appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 386 cod. pen.; ex multis, Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018: The constitution of a civil party is immanent, meaning attendance at the appellate hearing is not required solely to confirm civil rulings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPIGNANI MATTEO nato a VERONA il 15/12/1978 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 49/RG 21704
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Carpignani avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 386 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione e sono state altresì confermate le statuizioni civili; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato posto che - in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile- ai fini della conferma delle statuizioni civili non si richiede la partecipazione alla udienza di trattazione innanzi alla Corte di appello (ex multis, Sez. 5, n 24637 del 06/04/2108, Capasso, Rv.273338-01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.