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Ordinanza — n. 41326/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for theft and obstruction of justice due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41326/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Kamal Radouani inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Radouani challenged a lower court judgment convicting him of theft and resistance to a public official, but failed to articulate specific legal arguments. The court ruled that the appeal was rejected because it lacked the precise legal reasoning required by law, merely contesting the motivation generically.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to state the specific legal grounds justifying the challenge and to make corresponding references to the motivation of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds resistance to public official theft conviction procedural costs censura formulata in modo carente motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOUANI KAMAL (CUI: 05KC8XF) nato il 17/03/1994 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; n. 48/RG 21695

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Kamal Radouani impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per i delitti di furto e di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Il ricorso è inammissibile perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che è stato solo genericamente ed apoditticamente contestato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/ 2025.